Ricorso della Regione Toscana (P. Iva  01386030488),  in  persona
del Presidente pro  tempore  della  Giunta  regionale,  dott.  Enrico
Rossi, autorizzato con deliberazione della Giunta  regionale  n.  617
del 13 maggio 2019, rappresentato e difeso, come da mandato in  calce
al presente atto, dall'avv. Lucia Bora (C.F. n. BROLCU57M59B157V pec:
lucia.bora@postacert.toscana.it)   dell'Avvocatura   regionale,    ed
elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio   dell'avv.   Marcello
Cecchetti, (C.F. CCCMCL65E02H501Q) in Roma - piazza Barberini n. 12 -
(fax 06.4871847; pec: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it) 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore  per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale  dell'art.  14-ter,
primo comma della legge 28 marzo  2019,  n.  26  di  conversione  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  concernente  l'«utilizzo  delle
graduatorie concorsuali  per  l'accesso  al  pubblico  impiego»,  per
violazione degli articoli 97, 117, terzo e quarto  comma,  118,  119,
primo, secondo e quarto comma Costituzione nonche' degli articoli 5 e
120 Costituzione sotto il  profilo  della  violazione  del  principio
della leale collaborazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019 n. 75 e' stata  pubblicata
la legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione, con  modificazioni,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti
in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. 
    La legge di conversione ha introdotto l'art.  14-ter  dal  titolo
«Utilizzo delle graduatorie concorsuali  per  l'accesso  al  pubblico
impiego»; il  primo  comma  di  tale  disposizione  e'  lesivo  delle
competenze regionali per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 14-ter, primo comma,
del decreto-legge n. 4/2019 come convertito in legge n. 26/2019 nella
parte in cui prevede una limitatissima possibilita' di utilizzo delle
graduatorie approvate a seguito di concorsi per l'accesso al pubblico
impiego, per violazione degli articoli 97, 117, terzo e quarto comma,
118, 119, primo, secondo e quarto comma  Costituzione  nonche'  degli
articoli 5 e 120 Costituzione sotto il profilo della  violazione  del
principio della leale collaborazione. 
    La Regione Toscana, con ricorso notificato in data 5  marzo  2019
ruolo n. 35/2019, ha impugnato l'art. 1, comma  361  della  legge  n.
145/2018  perche'  impone,  per  le  procedure  concorsuali   bandite
successivamente all'entrata in vigore della stessa legge n. 145/2018,
l'utilizzo delle relative graduatorie esclusivamente per la copertura
dei posti messi a concorso. Di fatto,  sono  ammesse  graduatorie  di
soli vincitori e si nega alla radice la possibilita' di ricorrere  al
successivo scorrimento delle stesse per l'eventuale assunzione  degli
idonei non vincitori. 
    La  nuova  norma  in  oggetto  incide   su   detta   disposizione
modificandola, in quanto prevede che le  graduatorie  possano  essere
utilizzate per la copertura dei posti messi a  concorso  «nonche'  di
quelli che si  rendono  disponibili,  entro  i  limiti  di  efficacia
temporale delle graduatorie medesime, fermo restando  il  numero  dei
posti banditi e nel rispetto dell'ordine di  merito,  in  conseguenza
della mancata costituzione e dell'avvenuta estinzione del rapporto di
lavoro con i candidati dichiarati vincitori»; le  stesse  graduatorie
possono essere utilizzate per le assunzioni obbligatorie dei soggetti
disabili  e  dei  soggetti  titolari  del  diritto  al   collocamento
obbligatorio per invalidita' permanente non inferiore  ad  un  quarto
della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti  di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. 
    L'indicata  modifica  introdotta  in  sede  di  conversione   del
decreto-legge n. 4/2019 individua dunque una soluzione  utile  per  i
casi di mancata costituzione o di estinzione anticipata del  rapporto
di lavoro con i candidati vincitori,  nel  limite  di  vigenza  della
graduatoria, ma non consente di «scorrere» le graduatorie medesime in
tutti gli altri casi di fabbisogno  del  personale  emergente  e  non
programmabile. 
    Dunque la disposizione cosi'  come  modificata  dal  citato  art.
14-ter, primo comma,  legge  n.  26/2019  non  supera  i  profili  di
incostituzionalita'  gia'  formulati  con  il  ricorso   n.   35/2019
presentato avverso l'art. 1, comma 361  della  legge  n.  145/2018  e
pertanto si rende necessario proporre la presente impugnativa  contro
la nuova disposizione. 
    La disciplina sinora vigente  prevedeva  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 - ivi comprese le regioni - la facolta', prima di indire una
nuova procedura concorsuale,  di  ricorrere  allo  scorrimento  delle
graduatorie precedentemente approvate e ancora  valide  ed  efficaci,
per coprire eventuali  posti  vacanti  in  organico  per  gli  stessi
profili professionali gia' messi a concorso. 
    Come rilevato, la disposizione oggetto  di  contestazione  impone
invece, per  le   procedure   concorsuali   bandite   successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 145/2018 (art.  1,  comma  365),
l'utilizzo delle relative graduatorie esclusivamente per la copertura
dei posti messi a concorso nonche' nei casi di mancata costituzione o
di estinzione anticipata del  rapporto  di  lavoro  con  i  candidati
vincitori. 
    Resta quindi preclusa la possibilita' di ricorrere al  successivo
scorrimento delle stesse graduatorie per l'eventuale assunzione degli
idonei non vincitori. 
    La richiamata disposizione e' lesiva delle prerogative  regionali
sotto molteplici aspetti. 
        1.1) In primo luogo sono violati gli  ambiti  riservati  alla
potesta' legislativa regionale  residuale  ai  sensi  dell'art.  117,
comma  4  Costituzione  ed  il  correlato   esercizio   di   funzioni
amministrative    attinenti    l'organizzazione    e    l'ordinamento
dell'apparato regionale ai sensi dell'art. 118 Costituzione. 
    Infatti le procedure concorsuali, in quanto attinenti  alla  fase
antecedente  la  costituzione  di  un  rapporto   di   lavoro,   sono
contraddistinte  da  una  natura  prettamente  pubblicistica  e  sono
riconducibili nell'ambito della  competenza  regionale  residuale  in
materia di organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale
ai sensi dell'art. 117, comma 4 della Costituzione (ex  multis  Corte
costituzionale, sentenze  n.  251  del  2016  e  n.  380  del  2004).
L'esercizio di tale potesta' residuale regionale soggiace al rispetto
dei  limiti   costituzionali   e   dei   principi   fondamentali   di
organizzazione e funzionamento previsti dai  relativi  statuti  (art.
123   Costituzione)   con   esclusione   di   qualsiasi    tipo    di
regolamentazione statale. 
    La costituzione di  graduatorie  concorsuali  di  soli  vincitori
determina un'inevitabile  compressione  dell'autonomia  regionale  in
materia  di  organizzazione   amministrativa   ed   ordinamento   del
personale, in quanto nega alle regioni la possibilita' di predisporre
le  relative  procedure,  anche  e  soprattutto,  in   un'ottica   di
programmazione del fabbisogno del personale e capacita'  assunzionale
dell'ente,  cosi'  come  nega  la  possibilita'  di  utilizzare   una
graduatoria in corso di validita' per fare fronte  al  fabbisogno  di
personale   dovuto   a   circostanze   imprevedibili    al    momento
dell'approvazione del piano di fabbisogno del personale stesso. 
    Cio'  incide  anche  sull'esercizio  di  funzioni  amministrative
attinenti l'organizzazione e l'ordinamento dell'apparato regionale. 
        1.2) La norma contestata si pone in contrasto  anche  con  il
principio  costituzionale   del   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione (art. 97 Costituzione), considerato  che  l'efficacia
della procedura concorsuale si esaurirebbe con  l'individuazione  dei
soli soggetti vincitori e dei subentranti nei rari  casi  di  mancata
costituzione od estinzione del rapporto di  lavoro  con  i  vincitori
stessi, senza poter consentire alla regione di decidere autonomamente
di usufruire della medesima graduatoria per  l'assunzione  futura  di
eventuali  idonei  non  vincitori,  secondo   le   proprie   esigenze
occupazionali, in violazione dei principi  di  efficienza,  efficacia
dell'azione amministrativa  e  di  buon  andamento.  La  graduatoria,
infatti, ha validita' triennale, per cui e' del tutto rispondente  ai
suddetti  principi   e   a   quello   dell'economicita'   dell'azione
amministrativa,  utilizzare,  nell'arco  del  triennio,   graduatorie
valide per gli stessi profili professionali, con risparmio di tempo e
di denaro e  senza  che  sia  minato  il  criterio  della  competenza
professionale, salvaguardata da un periodo ragionevole  di  efficacia
delle graduatorie (appunto di tre anni, come dispone l'art. 35, comma
5-ter del decreto legislativo n. 165/2001). 
        1.3) L'ingerenza statale in materie di  competenza  regionale
e' avvenuta senza la previsione di alcuna forma di coordinamento e di
concertazione con le autonomie pubbliche, e cosi' il  legislatore  ha
totalmente obliterato il meccanismo dell'intesa, o comunque qualsiasi
altro procedimento partecipativo con le regioni, in palese violazione
del principio di leale collaborazione sancito dagli articoli 5 e  120
Costituzione. 
        1.4)   L'impugnata   disposizione   risulta   lesiva    anche
dell'autonomia  finanziaria  regionale,  comportando,  pertanto,  una
violazione degli articoli 117, comma 3 e 119 primo, secondo e  quarto
comma della Costituzione, in materia di  principi  del  coordinamento
della finanza pubblica. 
    La giurisprudenza costituzionale  successiva  alla  modifica  del
Titolo V della Costituzione ha sottolineato  la  portata  finalistica
della   materia   del   coordinamento   della    finanza    pubblica,
riconoscendole la natura di materia trasversale in grado di  permeare
l'intero assetto competenziale Stato-regioni e  legittimare,  quindi,
un intervento statale anche in  materie  astrattamente  riconducibili
alla competenza regionale residuale. Secondo il costante orientamento
di codesta ecc.ma Corte, il legislatore statale con una disciplina di
principio puo' imporre alle regioni e agli enti locali,  per  ragioni
di coordinamento finanziario, specifici  vincoli  alle  politiche  di
bilancio - incidenti anche sull'autonomia di  spesa  degli  stessi  -
purche' questi si concretino in un contenimento complessivo, anche se
non generale, della spese corrente  a  carattere  transitorio  e  non
impongano strumenti o modalita' per il perseguimento degli  obiettivi
di  riequilibrio  della  finanza  pubblica   (Corte   costituzionale,
sentenze n. 64 del 2016; n. 79 del 2014; n. 217 del 2012; n. 193  del
2012; n. 148 del 2012; n. 232 del 2011; n. 326 del 2010; n.  284  del
2009; n. 237 del 2009; n. 120 del 2008; n. 412 del 2007; n.  169  del
2007 e n. 88 del 2006). 
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha  piu'   volte   dichiarato
l'illegittimita' di norme statali che non possono essere  considerate
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica  qualora  pongano   un   precetto   specifico   e   puntuale
sull'entita' della spesa. Siffatte norme costituiscono  una  indebita
invasione dell'area riservata dall'art. 119 primo, secondo  e  quarto
comma della Costituzione alle autonomie territoriali, alle  quali  la
legge statale puo' prescrivere criteri ed obiettivi (ad  esempio,  il
contenimento della spesa pubblica), ma non puo' imporre nel dettaglio
gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti  obiettivi
(Corte costituzionale, sentenze n. 43 del 2016; n. 22  del  2014;  n.
217 del 2012; n. 139 del 2012; n. 182 del 2011; n. 237 del  2009;  n.
169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004). 
    Nel caso di specie, la norma contestata - dato il  suo  carattere
dettagliato e  puntuale  -  non  puo'  essere  considerata  norma  di
principio volta al coordinamento  della  finanza  pubblica.  Inoltre,
difficilmente si potrebbe rinvenire la ratio di  simile  disposizione
nell'esigenza di contenere la spesa  pubblica,  in  quanto,  anziche'
rimettere alla discrezionalita' regionale la scelta  di  attingere  o
meno dalle graduatorie approvate e valide, si impone alla  stessa  di
bandire nuovi concorsi pubblici ogniqualvolta ravvisi  la  necessita'
di provvedere a nuove assunzioni, finendo, di fatto, per incrementare
considerevolmente la spesa pubblica regionale, nonche' di allungare i
tempi di assunzione di nuovo personale.